Come i romani condannarono a morte i pagani – parte IV – Graziano e Teodosio (375-395 d.C.)

Guida concisa alla normativa romana anti-pagana

C.Th. XVI.I.2 Vogliamo che tutti i popoli che ci degniamo di tenere sotto il nostro dominio seguano la religione che san Pietro apostolo ha insegnato ai Romani (…) cioè che, conformemente all’insegnamento apostolico e alla dottrina evangelica, si creda nell’unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in tre persone uguali. Chi segue questa norma sarà chiamato cristiano cattolico, gli altri invece saranno considerati stolti eretici; alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa. Costoro saranno condannati anzitutto dal castigo divino, poi dalla nostra autorità, che ci viene dal Giudice Celeste.

È il 380 d.C. quando Graziano e Teodosio emanano a Tessalonica un editto con il quale stabiliscono che il cattolicesimo, o meglio il credo niceno trinitario, diventi la religione di Stato dell’impero e che tutte le altre versioni del cristianesimo, in quanto eretiche, debbano essere vietate. Spesso si è fatta discendere da questa imposizione una implicita condanna ai culti pagani, che da questo momento in poi dovevano intendersi altresì proibiti. A ben vedere, come metteremo in luce in questo articolo, risulta chiaro dalle norme giuridiche che la purga contro i pagani non fu immediata dopo l’Editto di Tessalonica e maturò politicamente in un contesto diverso, non necessariamente collegata allo stesso. Pertanto, non può attribuirsi al summenzionato editto una particolare preminenza rispetto a tutte le altre norme antipagane che analizzeremo, come per lungo tempo è stato fatto dalla storiografia. Concentriamoci in questo quarto articolo sugli interventi legislativi relativi ai culti pagani emanati da Giuliano e Teodosio e scopriamo insieme cosa prevedevano, leggendo le norme stesse a mo’ di veri storici del diritto!

Graziano rinuncia al titolo di Pontifex Maximus

Alla morte di Valentiniano I (di cui abbiamo trattato nel precedente articolo) nel 375 d.C., suo figlio Graziano divenne imperatore d’Occidente, mentre in Oriente regnava ancora lo zio Valente. Quest’ultimo morì pochi anni dopo, nel 378 d.C., nella battaglia di Adrianopoli e fu sostituito dal generale Teodosio, nominato imperatore d’Oriente dallo stesso Graziano. Di entrambi gli imperatori, Graziano e Teodosio, sono passate alla storia le loro feroci politiche antipagane, che hanno avuto il merito di portare a compimento la transizione verso un impero confessionale cominciata da Costantino. Dietro tale processo non c’è dubbio che ci sia lo zampino della figura cristiana nicena più influente di quel momento: Sant’Ambrogio, vescovo di Milano. Come ci riporta lo storico Zosimo, è proprio su sua indicazione che, probabilmente nel 382 d.C., Graziano decide di rinunciare alla vetusta carica di Pontifex Maximus, perché considerata troppo vicina alle religioni tradizionali. Sino a quel momento tale carica era stata ricoperta da ogni imperatore romano, persino dal cristianissimo Costanzo II. Tuttavia, tale ricostruzione è stata messa in dubbio dalle ricerche più recenti: si sostiene che Graziano e i suoi successori in realtà abbiano mantenuto la carica, trasformando solo il nome, da Pontifex Maximux a un più cristiano Pontifex Inclitus, diventando formalmente i supremi garanti della Chiesa. Tale teoria sarebbe supportata dalle molteplici scritte rinvenute da questo momento in poi appellanti gli imperatori “Pontifex Inclitus“. Inoltre, sempre su indicazione di Ambrogio, l’imperatore Graziano fa rimuovere di nuovo l’Altare della Vittoria dal Senato (simbolo del culto pagano, già rimosso da Costanzo II e poi ripristinato da Giuliano) e taglia quasi tutti i finanziamenti pubblici destinati ai riti tradizionali e ai collegi religiosi, come quello delle Vestali. Le motivazioni addotte da Ambrogio per tali atti non sono soltanto religiose, ma prima di tutto politiche: bisognava eliminare ogni legame ufficiale tra lo Stato e il paganesimo, che ancora veniva riconosciuto come parte integrante delle istituzioni, in particolare nelle riunioni del Senato che si svolgevano presso l’Altare. Se l’Impero è cristiano, come dovrebbe essere, non c’è spazio per mezze misure o compromessi con la religione pagana: il Dio è unico e l’autorità dell’imperatore viene da esso.

La condanna agli apostati

Non c’è da meravigliarsi che anche dietro l’editto di Tessalonica del 380 d.C. si nasconda probabilmente Ambrogio. Tuttavia, come già anticipato, tale costituzione pensata per affermare il culto niceno non ebbe come immediata conseguenza una stretta nei confronti dei pagani. Sicuramente, invece, lo ebbe nei confronti di eretici e apostati. Proprio quest’ultima figura di cristiani riconvertiti al paganesimo è di particolare interesse. Infatti, Graziano e Teodosio introdussero una nuova figura di reato: l’apostasia. Questo dimostra che non fosse un fenomeno isolato. Leggiamo insieme alcune norme:

XVI.VII.1 A coloro che da cristiani sono diventati pagani, sia tolta la facoltà e il diritto di fare testamento, e qualunque testamento del defunto, se esiste, sia annullato eliminando ogni condizione.

XVI.VII.2 (…) Si applichi inoltre una regola simile anche per quanto riguarda la capacità di ricevere eredità: che cioè, ad eccezione delle successioni proprie e legittime (quelle provenienti dai beni di genitori o fratelli germani), non si attribuiscano ad essi in alcun modo diritti successori in base a un testamento (…)

XVI.VII.4 Coloro che hanno tradito la santa fede e profanato il santo battesimo devono essere esclusi dalla compagnia di tutti; non devono essere ammessi come testimoni (…) non potranno mai tornare alla condizione precedente: né il pentimento potrà cancellare i crimini della loro condotta morale, né potrà proteggerli alcuna forma di raffinata difesa o appiglio giuridico (…)

È importante sottolineare che queste disposizioni non si rivolgono genericamente ai pagani, che continuano a godere dei diritti civili, bensì in modo specifico agli apostati, colpevoli di aver rinnegato Dio dopo averne abbracciato la fede. Le sanzioni previste per costoro sono di natura indiretta: viene loro interdetta la possibilità di redigere un testamento, di ricevere eredità per testamento (salvo che da genitori o fratelli) e di testimoniare in giudizio. Da tali misure traspare il profondo disprezzo per questi individui, ai quali viene applicato lo stesso trattamento riservato, nella tradizione romana, a chi è marchiato da infamia o esercita una professione ritenuta infamante, come la prostituzione. Una condanna esplicita all’infamia è contenuta in un’ulteriore norma, dai toni apertamente moralistici:

XVI.VII.5 Se qualche onore fosse stato conferito, a coloro che, sviati nella fede e accecati nella mente, si siano poi allontanati dal culto e dalla riverenza della religione sacrosanta, e si siano asserviti ai sacrifici pagani, esso perisca; affinché, cacciati dalla loro posizione e condizione, siano segnati da perpetua infamia e non siano annoverati nemmeno nell’ultima e più ignobile parte della plebe. Infatti, che cosa può esserci in comune tra questi uomini e gli altri, essi che, con menti empie e feroci, nemici della grazia della comunione, si sono separati dai veri uomini?

L’iniziale tolleranza di Teodosio

Dunque, mettiamo da parte gli infami apostati e i pericolosissimi eretici (raffinati teologi attribuiscono loro persino la responsabilità della disfatta di Adrianopoli) e chiediamoci: quale trattamento è riservato ai pagani? Come accennato, nei primi anni successivi all’Editto di Tessalonica, le misure adottate nei loro confronti restano piuttosto blande e si limitano, per lo più, a ribadire la consueta condanna dei sacrifici:

C.Th. XVI.X.7 Se qualcuno, come un folle e sacrilego, dovesse dedicarsi a sacrifici proibiti di giorno o di notte, e si immergesse come un consultore di cose incerte, credendo o ritenendo di dover accedere a un santuario o a un tempio per compiere tali scelleratezze, sappia di essere soggetto alla proscrizione. Infatti, noi ammoniamo con giusta istituzione che la divinità va onorata con preghiere pure, non profanata con formule magiche empie.

C.Th. XVI.X.9 Nessun essere mortale osi avere l’audacia di compiere un sacrificio con l’intento di trarne speranza da una vana promessa attraverso l’ispezione del fegato o degli altri visceri, oppure – ciò che è ancora peggiore – di conoscere il futuro mediante un esecrabile consulto. Un supplizio ancora più aspro e doloroso incomberà su coloro che tenteranno di scoprire la verità riguardo agli eventi presenti o futuri, violando il divieto.

I sacrifici, come abbiamo imparato negli articoli precedenti di questa serie, sono considerati il male assoluto in quanto strumenti deputati attraverso l’esame delle viscere a “conoscere il futuro attraverso un esecrabile consulto”. In una religione cristiana che pone il libero arbitrio al centro della propria visione del mondo, il tentativo di predire il futuro equivale a sovvertire l’intero impianto dottrinale. Dio, piuttosto, “va onorato con preghiere pure, non profanata con formule magiche empie“. Oltre a ciò, rimangono ancora valide anche le considerazioni di tutela all’ordine pubblico che abbiamo sostenuto in un precedente articolo. La pena prevista per tali atti sacrileghi da Graziano e Teodosio è la proscrizione, misura tipica del diritto romano, con la quale i colpevoli venivano posti fuori legge come rei di alto tradimento: chiunque poteva ucciderli senza conseguenze e i loro beni venivano confiscati. Una pratica, questa, già ampiamente impiegata sin dall’età repubblicana da Silla contro i suoi avversari politici.

In questa prima fase, da parte degli imperatori emerge persino un barlume di tolleranza:

C.Th. XVI.X.8 Un edificio un tempo riservato a un ristretto gruppo di fedeli e ora reso accessibile anche al popolo, nel quale si trovano statue da considerarsi più per il loro valore artistico che per sacralità religiosa, stabiliamo, per decisione dell’autorità pubblica, che debba rimanere sempre aperto, e non permettiamo che un oracolo ottenuto con l’inganno possa ostacolare questa disposizione. (…) tuttavia, si eviti che, sotto il pretesto di questa apertura, si possa ritenere concesso anche l’accesso a pratiche sacrificali vietate.

Questa costituzione, datata al 382 d.C., rappresenta la più chiara testimonianza legislativa del fatto che, nonostante l’Editto di Tessalonica datato 380 d.C., il rispetto per le tradizioni non era ancora del tutto venuto meno. Teodosio e Graziano si inseriscono nel solco tracciato da Costanzo II, il quale aveva stabilito che i templi situati fuori dalle città dovessero rimanere intatti e aperti, riconoscendone il valore artistico e culturale. Come vedremo, questo equilibrio è destinato a rompersi in breve tempo e Teodosio avrà modo di ripensarci.

La dura condanna al paganesimo e la sconfitta di Eugenio

Alla morte di Graziano nel 383 d.C., il fratello di pochi anni Valentiniano II è nominato imperatore d’occidente. Sotto il suo regno assistiamo ad una importante reazione pagana della classe senatoria romana: il prefectus urbis Simmaco indirizza all’imperatore una celebre orazione volta a chiedere il ripristino dell’altare della Vittoria e delle antiche immunità per le Vestali. Tali richiesta non hanno effetto. Valentiniano II è troppo giovane per esercitare un potere effettivo, e l’Occidente, governato dal magister militum di origine franca Arbogaste, diventa il teatro di violente tensioni a causa delle usurpazioni di Magno Massimo, prima, e di Eugenio, dopo, entrambi sconfitti e messi a morte da Teodosio. Dopo la battaglia del Frigido nel 394 d.C., Teodosio resta l’unico sovrano dell’Impero. Particolarmente interessante è la figura di Eugenio che, pur senza dichiararsi apertamente pagano, rilancia la causa del paganesimo come aveva già fatto Giuliano: autorizza la riapertura dei templi per le celebrazioni, ripristina l’altare della Vittoria nella curia del Senato e abolisce le normative antipagane precedenti autorizzando, probabilmente, i sacrifici.

Con la sconfitta di Eugenio, Teodosio ristabilisce l’assetto precedente: ordina nuovamente, e stavolta in via definitiva, la rimozione dell’altare della Vittoria (da quel momento se ne perdono le tracce), ripristina tutte le norme antipagane precedenti ed estende all’Occidente anche le ultime che aveva emanato in Oriente nel 391 e 392 d.C. Si tratta di quelli che sono passati impropriamente alla storia come “decreti teodosiani”, il cui obiettivo è l’eliminazione definitiva della religione pagana dall’impero romano. Tali norme inaugurano una vera e propria stagione di persecuzione, mai vista prima, alimentando tra i cristiani più radicali un clima di fanatismo che sfocia in atti di violenza e vandalismo: tra i molti templi distrutti, spicca il celebre Serapeo di Alessandria, la cui distruzione fu festeggiata dai cronisti cristiani come un momento simbolico di affermazione del cristianesimo.  Ispiratore di questa politica repressiva è ancora una volta il vescovo Ambrogio, la cui autorità morale e spirituale esercita una fortissima influenza su Teodosio. Sfruttando il fervore religioso dell’imperatore, Ambrogio lo tiene sotto costante pressione, arrivando a scomunicarlo e a minacciarlo ripetutamente al fine di adeguare la sua politica alla visione cristiana più intransigente:

C.Th. XVI.X.10 Nessuno violi la propria purezza con riti sacrificali, nessuno immoli vittime innocenti, nessuno si avvicini ai santuari, entri nei templi e volga lo sguardo alle statue scolpite da mano mortale perché non si renda meritevole di sanzioni divine ed umane. (…) se qualcuno dedito a un rito profano entra nel tempio di qualche località (…) venga questi costretto a pagare immediatamente 15 libbre d’oro (…).

C.Th. XVI.X.11 A nessuno sia accordata facoltà di compiere riti sacrificali, nessuno si aggiri attorno ai templi, nessuno volga lo sguardo verso i santuari. (…) Anche il giudice, se durante l’esercizio della sua carica ha fatto ingresso come sacrilego trasgressore in quei luoghi corrotti confidando nei privilegi che derivano dalla sua posizione, sia costretto a versare nelle nostre casse una somma pari a 15 libbre d’oro a meno che non abbia ovviato alla sua colpa una volta riunitesi le truppe militari.

C.Th. XVI.X.12 Nessuno, di qualunque genere, ordine, classe o posizione sociale o ruolo onorifico, sia di nascita nobile sia di condizione umile, in alcun luogo per quanto lontano, in nessuna città scolpisca simulacri (…)

Poiché se si ascolterà che qualcuna avrà immolato una vittima sacrificale o avrà consultato viscere, sia accusato di reato di (lesa) maestà (…)

Se qualcuno poi ha venerato opere mortali e simulacri mondani con incenso e, ridicolo esempio, teme anche coloro che essi rappresentano, o ha incoronato alberi con fasce, o eretto altari con zolle scavate alle vane immagini, più umilmente è possibile un castigo di multa: ha tentato una ingiuria alla piena religione (cristiana), è reo di violata religione. Sia multato nelle cose di casa o nel possesso, essendosi reso servo della superstizione pagana. Tutti i luoghi poi nei quali siano stati offerti sacrifici d’incenso, se il fatto viene comprovato, siano associati al nostro fisco. (…)

Ordiniamo che questo venga custodito e fatto osservare dai giudici, dai difensori e dai curiali di ciascuna città, in modo che quanto verrà scoperto sia subito denunciato da loro davanti al giudice, e i colpevoli vengano puniti. (…) Coloro poi che assolvono gli accusati con finzione, saranno multati di 30 libbre di oro, sottostando anche agli obblighi che derivano da un loro simile comportamento dannoso.

Con tali costituzioni si assiste ad una recrudescenza della normativa antipagana. Le norme, si rivolgono alla popolazione tutta dell’impero, senza distinzione di genere, ceto sociale o residenza. Da un lato, viene confermata la pena di morte per chi compie sacrifici, considerati atto di lesa maestà, che dunque offendono direttamente la persona dell’imperatore (questo potrebbe confermare la teoria dell’attribuzione del titolo di Pontifex inclitus a Teodosio). Dall’altro, si introducono nuove fattispecie di reato: da questo momento in poi, un qualunque esercizio di un culto pagano, sia in pubblico sia in luogo privato ma aperto al pubblico, viene qualificato come “violata religione”. È sufficiente, infatti, che una persona devota ai culti tradizionali entri in un tempio perché scatti il reato. Tuttavia, in questi casi non si applica la pena capitale, ma solo una sanzione pecuniaria assai pesante: 15 libbre d’oro. Considerando che una libbra romana pesava circa 327 grammi, la multa corrispondeva a quasi 5 chilogrammi d’oro, una cifra insostenibile per chiunque non appartenesse alla ristretta élite senatoriale o ai grandi latifondisti. Sull’esclusione della pena capitale deve aver giocato un ruolo decisivo il cristianesimo e ancora una volta Ambrogio: infatti tale tipologia di pena era invisa alla dottrina cristiana. Il nostro vescovo aveva costretto Teodosio ad emanare una legge/moratoria che prevedeva per qualunque condanna capitale un ritardo minimo di trenta giorni per la sua esecuzione, periodo durante il quale si auspicava un ripensamento delle autorità. Tale norma era valida anche per le condanne a morte per sacrifici.

Ma non è tutto. Le norme di Teodosio colpiscono anche il pagano che semplicemente celebri riti religiosi sulla propria proprietà, erigendo altari o consacrando alberi. La pena è la confisca di tutti i beni e dei luoghi con cui e in cui si erano svolti i riti illeciti. Per garantire l’effettiva applicazione di tutte queste norme, Teodosio ammonisce direttamente i magistrati: qualora essi si siano resi colpevoli, per negligenza o corruzione, dell’assoluzione di un pagano, saranno a loro volta sanzionati con una multa pari al doppio della pena, 30 libbre d’oro, ovvero 10 chilogrammi d’oro.

Conclusione

In generale, confrontando la legislazione antipagana di Teodosio con quella di Costanzo II, si comprende chiaramente come, pur risultando le pene in apparenza più miti (il buon Costanzo II comminava la pena di morte in modo indiscriminato) la normativa teodosiana allarghi il campo dei reati perseguibili e si distingua per maggiore precisione, rigore e attenzione al fine di impedire ogni possibile elusione. Per dirla con una espressione alla Cesare Beccaria ante-litteram che racchiude l’essenza dell’efficacia del diritto penale, Teodosio applica pene “più miti ma certe”: ed è proprio questa l’innovazione che segna il punto di non ritorno e che candida i decreti teodosiani ad essere il colpo di grazia finale per il paganesimo dell’impero. Sono questi gli anni in cui si attestano gli ultimi sacerdoti pagani di rango senatorio, le ultime iscrizioni nel santuario della Magna Mater, l’ultima traccia del culto di Mitra risale e le ultime offerte votive alla dea Anna Perenna. Tuttavia, tracce pagane, come lo svolgimento dei Saturnalia, sopravvivono ancora per alcuni anni. Teodosio è anche colui che istituisce la domenica, ovvero il giorno del Signore, come festivo, nel quale non sono ammesse esazioni di debiti o discussione di liti giudiziarie. Insomma, l’ultimo step legislativo verso un impero confessionale cristiano è completato: sarà solo questione di tempo per vederne i risultati.

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