Episodio 74, Corpus Iuris Civilis – testo completo

Visto che abbiamo appena trattato la legge dei Longobardi, quale momento migliore per rinfrescare la storia del “Corpus” di Giustiniano! A tal fine, pubblico il testo completo dell’introduzione che scrissi per quell’episodio, rimandando per il resto all’episodio (in fondo trovate il link)

Civil law e Common Law

Prima di iniziare ancora grazie ai miei centoventicinque mecenati su Patreon, in particolare i mecenati al livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Lucio, Enrico e DallaSicilia.com. Ringrazio anche i nuovi Patreon: Francesco Brocchi, Dario Canfora, Fabio Rigo, Andrea Barreca. Il patreon speciale dell’episodio è Antonio Sechi, grazie Antonio per le fantastiche chiacchierate su Telegram e soprattutto per l’enorme massa di consigli di lettura!

Ho notato come la stragrande maggioranza delle rappresentazioni visive dell’antica Roma si concentrano sulla forza militare: le legioni, i centurioni, le battaglie. Eppure non è così che i Romani vedevano loro stessi. Se avessimo chiesto ai Romani di cosa andavano più fieri, quale era la costruzione più importante della loro civiltà, quale la base stessa del loro potere, loro avrebbero risposto senza alcuna esitazione che questa era la Legge. I Romani erano un popolo litigioso, appassionato delle controversie legali. Se volessimo rappresentare i Romani accuratamente, dovremmo farne un popolo di avvocati, non di legionari.

In questo episodio, analizzeremo quella che è forse l’eredità più duratura del regno di Giustiniano: quello che oggi conosciamo con il nome di Corpus Iuris Civilis, la raccolta di leggi e giurisprudenza che è la nostra principale fonte per conoscere il diritto romano.

Per farlo, ho chiamato in aiuto due persone: innanzitutto Giulio Stolfi, magistrato e docente di storia del diritto, ma interverrà anche Francesco, studente di giurisprudenza e collega podcaster del podcast “cronache della terra di mezzo”.

Come nello scorso episodio sulla Filosofia tardoantica, prima di iniziare vorrei introdurvi all’argomento, in modo che la discussione sia comprensibile a tutti. Quella a cui tengo di più è chiarire la differenza tra le due tradizioni principali del diritto occidentale, il cosiddetto Civil Law e il Common law. il Civil Law è la tradizione giuridica dell’Europa Continentale, che affonda le sue radici nel diritto romano, nella tradizione legale germanica e poi nella grande riforma legale del codice napoleonico. Oltre all’Europa continentale, è alla base dei sistemi giuridici dell’America Latina e di gran parte di Asia e Africa.

il Common Law è la tradizione giuridica anglosassone (diffusasi poi con l’espansione dell’Impero Britannico) che ha la sua origine nella conquista normanna dell’Inghilterra, nel 1066. Caratterizza ovviamente il sistema giuridico del Regno Unito, degli USA e in generale delle ex colonie britanniche. Nonostante le differenze, Civil Law e Common Law sono due aspetti di una comune tradizione giuridica occidentale e non sono da vedere in contrapposizione netta. Detto questo, vediamo in cosa differiscono, partendo dal ruolo della giurisprudenza.

Sostanzialmente in common Law la norma giuridica è meno astratta di quella del Civil Law, in esso vige la regola detta Stare Decisis, cioè i precedenti giudiziari sono vincolanti e vanno seguiti per i successivi casi simili. Le decisioni delle corti superiori vincolano le corti inferiori, anche se le corti superiori stesse possono rivedere i propri precedenti qualora lo ritengano conveniente. Questa è la ragione che spinge gli avvocati americani a cercare in continuazione un precedente rispetto al caso in questione. Negli USA, inoltre, le sentenze della corte suprema hanno precedenza persino sul legislatore: la corte suprema può emendare o superare anche leggi approvate dal congresso.

In Civil Law questo obbligo di rispettare le sentenze precedenti tendenzialmente non sussiste. Inoltre, anche in presenza di una affermata giurisprudenza, a regnare sono sempre le leggi approvate dal legislatore. E’ meglio però inserire da subito dei limiti a questa differenza netta: vi sono casi in cui il precedente ha rilevanza anche in questi ordinamenti, specialmente nell’ambito delle Corti di rango superiore. Inoltre i giudici, per consuetudine o per facilitarsi il lavoro, tendono a ricalcare le orme dei loro predecessori. Quindi anche nei paesi del “codice” la giurisprudenza sta acquisendo rilevanza. La differenza c’è, ma va progressivamente riducendosi.

Un’altra divergenza tra i due sistemi ha a che vedere con il diverso funzionamento delle corti e la differente organizzazione della giustizia. Questo a partire dal ruolo delle corti costituzionali, o corti supreme nel sistema anglosassone, che hanno di solito un ruolo di nomofilachia, cioè di difesa della legge. Infatti le corti costituzionali si pronunciano sulla costituzionalità delle norme di rango inferiore, indicando al legislatore o alle corti inferiori se una legge è compatibile con la costituzione o se deve invece essere ritenuta incostituzionale e perciò annullata o invalidata.

In generale, nelle corti costituzionali del diritto continentale sono obbligate ad esprimersi su ogni questione che viene loro posta. In ambito Common Law, invece, le Corti Supreme (sia inglese sia americana) adottano una specie di filtro nella selezione dei casi su cui si pronunciano, accettando al loro giudizio solo pochissime sentenze ogni anno, ovvero quelle che hanno una certa rilevanza o che pongono una questione nuova: la decisione delle corti supreme, su questi casi, è legge per tutti i gradi di giudizio inferiori.

Un’altra differenza è l’importanza del processo: nei sistemi di common law, la maggior parte delle controversie vengono regolate con modalità extragiudiziali, con l’accordo tra le parti, o attraverso dei giudici di pace. Anche per i casi penali, spesso i casi vengono chiusi con un accordo tra l’equivalente del pubblico ministero italiano e gli avvocati dell’imputato. Le procedure extragiudiziali hanno minore tradizione e importanza nei sistemi basati sul codice civile, che vengono invece determinati più spesso in tribunale. Questo si rispecchia anche sul numero dei giudici: in ambito civil law i giudici togati sono numerosi, in ambito anglosassone sono molti meno. Le differenze sono ancora più rilevanti nel sistema penale, ma questo è meno importante ai fini della nostra discussione, visto che la maggior parte del diritto romano codificato da Giustiniano ha a che fare con quello che oggi definiremmo diritto civile, non quello penale.

Le radici storiche di questi due sistemi sono molto diverse. La tradizione del Common Law nasce nel corso di secoli, grazie allo stabilimento della Monarchia normanna dopo la conquista dell’Inghilterra, nel 1066. La monarchia normanna era caratterizzata da un sistema di corti fortemente centralizzato, che ha contribuito alla diffusione di un unico diritto valido in tutto il territorio inglese.

In Europa queste condizioni non si sono venute a creare: fino all’800 il panorama giuridico continentale è stato dominato dal diritto romano, dai diritti romano-barbarici, dal diritto canonico e dalle consuetudini locali. Ne risultava un quadro giuridico complicato, con la persistenza in unico territorio di vari diritti diversi. Come vedremo nell’intervista, Il vero fiorire del sistema giuridico romano-germanico si ha nel XII e nel XII secolo quando le nuove Università europee proporranno lo studio del diritto quale ricerca della regola di merito più giusta, sulla tradizione del diritto romano giustinianeo, affiancato dal diritto canonico. In questo senso, se il common law è legato al rafforzamento del potere regio e all’esistenza delle Corti regie, il sistema giuridico del “civil law” è fondato su una comunità culturale, di giuristi che interpretano e utilizzano principi che non sono stabiliti dall’autorità politica. Questo stato di cose durerà fino alla Rivoluzione Francese: sarà infatti il Codice napoleonico del 1804 a riformulare la struttura del Civil Law come la conosciamo oggi, collegando strettamente la forza del diritto all’autorità della legge.

Una delle critiche che si fanno spesso in ambiente anglosassone alla tradizione “continentale” è che sia naturalmente più autoritario, perché prevede la supremazia del legislatore sulla giurisprudenza. L’accusa è la seguente: è sufficiente che un governante autocratico controlli il processo di produzione delle leggi e le corti non avranno modo di limitarne o smontarne l’applicazione. Vedremo cosa ne pensa Giulio Stolfi di questa accusa!

E questo è quanto per ora, spero mi perdonerete se in questa introduzione non sono stato all’altezza di chi giurisprudenza la studia, ma ahimè sono ancor meno giurista di quanto sia filosofo. Spero però di avervi fornito gli strumenti di base per comprendere il prossimo episodio. Perché è ora di parlare di Rescripta, Pretori, Papiniano, Codice Teodosiano, Digesto, Novellae e molto altro ancora. Perché siamo in partenza in un viaggio verso il centro della civiltà romana: la sua Legge.

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