Guida concisa alla normativa romana anti-pagana
(…) Quando noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, giungemmo sotto felice auspicio a Milano ed esaminammo tutto quanto riguardava il profitto e l’interesse pubblico, tra le altre cose che parvero essere per molti aspetti vantaggiose a tutti, in primo luogo e soprattutto, abbiamo stabilito di emanare editti con i quali fosse assicurato il rispetto e la venerazione della Divinità: abbiamo deciso di dare ai cristiani e a tutti gli altri libera scelta di seguire il culto che volessero, in modo che qualunque potenza divina e celeste esistente possa essere propizia a noi e a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità. (…)
Alla data dell’Editto di Milano nel 313 d.C., quando Costantino e Licinio riconobbero il cristianesimo come religio licita, una buona parte dei sudditi dell’impero, soprattutto a est, era già convertita alla religione cristiana (per dirla tutta Galerio, augusto d’oriente sino al 311 d.C., proprio in quell’anno aveva già emanato un simile editto nella parte orientale dell’impero). Tuttavia, rimaneva una parte consistente, forse addirittura maggioritaria se calcolata sulla superficie totale dell’impero, di sudditi pagani. I rampanti cristiani misero da subito nel mirino i pagani e senza mezzi termini si posero l’obiettivo di convertirli con le buone o con le cattive. Se sino a quel momento avevano utilizzato il solo mezzo del proselitismo per raggiungere il loro scopo, una volta scalato il potere si ritrovarono tra le loro mani altri due potenti mezzi: la forza bruta e il potere legislativo. Con riferimento alla prima, dopo aver subito secoli di persecuzioni da parte dei pagani, non esitarono a restituire il favore e, con il consenso o la connivenza delle autorità, distrussero templi, incendiarono biblioteche e perseguitarono e uccisero sacerdoti di culti che non fossero cristiani. Con riferimento al potere legislativo, a partire da Costantino tutti gli imperatori (eccettuando la parentesi di Giuliano con il suo revival del paganesimo) emanarono norme giuridiche tese a rendere più difficile la vita dei pagani, condannandoli anche a morte, e a privilegiare i cristiani e il clero in tutti i campi del potere e della vita civile. Concentriamoci in questo primo articolo sugli interventi legislativi relativi ai culti pagani emanati da Costantino e scopriamo insieme cosa prevedevano, leggendo le norme stesse a mo’ di veri storici del diritto!

Il Pontifex Maximus
Innanzitutto, è bene ricordare che Costantino e tutti gli imperatori successivi fino a Graziano (375-382 d.C.) conservarono l’antica carica di Pontifex Maximus della tradizionale religione romana. Se da un lato tale titolo implicava comunque l’esercizio di una serie di incombenze correlate al mondo pagano (es. determinare giorni fausti e infausti), il voler conservare tale carica permetteva di continuare ad identificare l’imperatore come il sommo garante delle religioni dell’impero; questo espediente gli consentiva de iure di assumere una posizione di favore nella Chiesa nascente, gestendone da una posizione privilegiata le dinamiche di potere interne. Le ricerche più recenti sull’argomento, inoltre, mettono in discussione persino la presunta rinuncia di Graziano alla carica di Pontifex Maximus, interpretandola piuttosto come una trasformazione del titolo in chiave cristiana: da quel momento, infatti, esso sarebbe stato sostituito dal meno pagano Pontifex Inclitus, garante dell’unica religione ammessa nell’impero. Prendendo tale tesi per buona, sarebbero da rigettare tutte le ricostruzione più datate di una cessione del titolo di Pontifex Maximux in favore del vescovo di Roma. Infattoi, tali studi evidenziano anche come il semplice titolo di Pontifex (ritrovato in alcune iscirzioni tardoantiche) fosse utilizzato per indicare i vescovi di Roma, poi divenuti papi, già prima della supposta rinuncia di Graziano (talvolta in alcune fonti cristiane è usato perfino per riferirsi a Cristo stesso). Per trovare nuovamente l’appellativo Maximus associato a Pontifex bisognerà attendere il XV secolo, quando i vescovi di Roma autonomamente cominceranno a fregiarsi nuovamente del titolo completo.
Il Codex Theodosianus
Le norme che andremo ad analizzare possono essere rinvenute nel Codex Theodosianus, che raggruppa buona parte delle constitutiones degli imperatori che vanno da Costantino a Teodosio II. Per la precisione il Codex Theodosianus è il primo tentativo di riunire la legislazione romana in un codice ufficiale. Esso fu redatto su ordine di Teodosio II imperatore d’Oriente (408-450 d.C.), acclamato dal senato a Roma sotto l’imperatore d’occidente Valentiniano III e infine entrato in vigore nel 439 d.C. su tutto il territorio dell’impero. Prima di esso (e per la verità anche dopo di esso sino all’emanazione del Corpus Iuris Civilis) era comune l’uso da parte dei funzionari imperiali di due altri codici non ufficiali redatti privatamente da due giuristi: il Codex Gregorianus e il Codex Hermogenianus.

Le norme emanate da Costantino
Dal punto di vista legislativo Costantino ha un approccio prudente nei confronti della condanna del paganesimo, ben sapendo che non può dall’oggi al domani convertire la totalità dei sudditi dell’impero ad una religione sino a pochi anni prima perseguitata. Infatti, molti degli alti funzionari dell’impero e della sua corte restano pagani e lo stesso Costantino più volte, in qualità di Pontifex Maximus, officia riti pagani (es. inauguratio delle mura di Costantinopoli nel 330 d.C.). In ambito religioso le attenzioni e le energie politiche dell’imperatore sono piuttosto rivolte a cercare di unificare tutte le chiese cristiane sotto un unico credo ortodosso e condannare duramente gli eretici che non si adeguano ad esso. Tuttavia, il Codex Theodosianus conserva fieramente una serie di norme anti-pagane
- Cominciamo con quelle rivolte a indovini e chiaroveggenti:
C.Th. IX.XVI.1 Nessun aruspice si avvicini alla casa di un altro, né per alcun altro motivo; anzi, sia respinta anche una vecchia amicizia con uomini di questo tipo. L’aruspice che si sarà recato nella casa altrui sia bruciato vivo, e lo stesso accada a colui che lo avrà chiamato con lusinghe o ricompense, dopo la confisca dei beni, siano entrambi relegati su un’isola. Coloro che desiderano praticare la loro superstizione potranno celebrare pubblicamente il proprio rito. Riteniamo inoltre che chi accusa per questo crimine non debba essere considerato delatore, ma piuttosto meritevole di ricompensa.
C.Th. IX.XVI.2 Proibiamo agli aruspici, ai sacerdoti e a coloro che sono soliti celebrare questi riti di recarsi in una casa privata o di entrare nella dimora di un altro sotto il pretesto dell’amicizia, con la pena stabilita contro di loro se trasgrediranno la legge. Coloro che invece ritengono che ciò sia utile, si rechino agli altari pubblici e ai templi, e celebrino le cerimonie secondo la loro consuetudine: infatti, non vietiamo che le pratiche di un culto già in uso siano svolte alla luce del giorno.
Ricordiamo che la pratica della chiaroveggenza era strettamente correlata ai culti pagani, in quanto si trattava di interpretare la volontà degli dei e il futuro attraverso segni della natura. L’interpretazione del futuro è sempre stata invisa al cristianesimo, in quanto stridente con il libero arbitrio umano che è alla base della sua dottrina. Con questa norma Costantino proibisce una serie di tali rituali, ma solo se celebrati privatamente. La condanna consiste nella pena di morte mediante rogo per l’indovino o sacerdote (concremando illo haruspice) e confisca di tutti i beni ed esilio in insulam per il padrone di casa. Tuttavia, Costantino non può esagerare ed è espressamente consentito agli indovini e sacerdoti di continuare ad esercitare la propria professione in pubblico, laddove possono essere posti sotto controllo diretto o indiretto dell’autorità. Tale divieto, oltre alla matrice puramente cristiana, nasconde anche un timore relativo al mantenimento dell’ordine pubblico: infatti previsioni funeste sulla vita dell’imperatore o sulla sua imminente morte fatte in privato (che in pubblico sarebbero state chiaramente vietate), avrebbero potuto in qualche modo sobillare la popolazione contraria alla miriade di cambiamenti istituzionali del momento, indicendoli a ribellarsi. Secondo la testimonianza di Cassio Dione, Augusto aveva fatto lo stesso, proibendo agli indovini di esercitare in privato e vietando ogni tipo di profezia riguardo alla morte. Il divieto, secondo Svetonio, fu rinnovato da Tiberio.
- Sulla stessa lunghezza d’onde dedica un’altra norma alla chiaroveggenza:
C.Th. XVI.X.1 Se risulterà che un fulmine ha colpito il nostro palazzo o altre opere pubbliche, si dovrà consultare gli aruspici per sapere, secondo l’antica consuetudine, quale sia il presagio, e il responso dovrà essere accuratamente redatto per essere riferito alla nostra conoscenza. Inoltre, si conceda agli altri la facoltà di seguire questa pratica, purché si astengano dai sacrifici domestici, che sono espressamente proibiti.
Innanzitutto, ricordiamo che gli aruspici erano sacerdoti designati a prevedere il futuro principalmente mediante l’esame delle viscere (spec. del fegato) delle vittime sacrificali, ma non solo. In questa norma espressamente è permesso, anzi è ricercato l’intervento degli aruspici nel caso in cui un fulmine colpisca qualche opera pubblica, con il coinvolgimento diretto delle autorità nella conoscenza del responso. Allo stesso modo, però, è proibito ad essi di porre in essere sacrifici (totalmente invisi al cristianesimo) al fine di eseguire i medesimi vaticini.
- Il medesimo compromesso e sintesi tra mondo pagano e cristiano è evidente nella condanna della magia nera:
C.Th. IX.XVI.2 Devono essere puniti e giustamente perseguiti con le leggi più severe coloro che, ricorrendo ad arti magiche, saranno scoperti ad aver tramato contro la salute degli uomini o ad aver deviato animi casti verso la lussuria. Non devono invece essere oggetto di accuse i rimedi ricercati per il benessere del corpo umano o le pratiche usate nelle campagne per scongiurare che le piogge danneggino le vendemmie mature o che la grandine distrugga i raccolti, purché impiegate in modo innocente, senza nuocere alla salute o alla reputazione di alcuno, ma solo a vantaggio delle attività agricole, affinché i doni divini e il lavoro degli uomini non vadano perduti.
In tale norma Costantino fa una differenza tra magia nera, atta a tramare contro la salute degli uomini o ad esaurire desideri sessuali, che è proibita, e magia bianca, atta a propiziare i raccolti della terra o a curare le malattie, che è permessa. A ben vedere, entrambi gli aspetti della magia sono figli di pratiche pagane avversate dal cristianesimo, ma Costantino incurante autorizza espressamente quelle pratiche benigne. A dirla tutta, la condanna della magia nera non è nulla di nuovo giacché si può ritrovare una disposizione in tal senso già nella legge delle XII tavole o nella celebre Lex Cornelia de sicariis et veneficis, promulgata da Silla nell’81 a.C., con la quale si punivano duramente le pozioni d’amore e di morte.
- Poi Costantino si scaglia contro i costumi classici che cozzano con i valori cristiani, vietando gli spettacoli gladiatori:
C.Th. XV.XII.2 Gli spettacoli cruenti non sono graditi in un contesto di pace civile e tranquillità domestica. Per questo motivo vietiamo del tutto l’esistenza dei gladiatori e ordiniamo che coloro che in passato erano soliti ricevere questa condanna per i loro crimini siano invece destinati ai lavori nelle miniere, affinché scontino le loro pene senza spargimento di sangue.

Norme sulla distruzione dei templi
- Nonostante le fonti cristiane e pagane riportino diversi casi di distruzione di templi per ordine di Costantino, non ci è pervenuta alcuna norma generale nel Codex Theodosianus che disponesse la soppressione degli stessi (come invece è avvenuto per i successori). La motivazione potrebbero ravvisarsi o nell’effettiva assenza di costituzioni emanate da Costantino sul tema, o nella difficoltà dei compilatori di reperirle. Vero è che il padre delle Chiesa San Girolamo (ripreso tale e quale qualche decennio dopo da Orosio) nel suo Chronicon (traduzione in latino dell’omonima opera in lingua greca di Eusebio di Cesarea oggi perduta) menziona un editto del 331 d.C. (a noi non pervenuto) con il quale Costantino avrebbe imposto la distruzione di tutti i templi. Tuttavia, gli storici più recenti diffidano di tale ricostruzione, valorizzando la politica costantinea di tolleranza per tutte le religioni dell’impero emersa nel suo ruolo di Pontifex Maximus. Un esempio di questa forma di tolleranza religiosa è rappresentato dalla Epistula ad Provinciales Orientis del 324 d.C., nella quale l’imperatore riconosceva il diritto ai seguaci di altre religioni, ancora lontani dalla verità cristiana, di continuare a frequentare i propri luoghi di culto, purché evitassero di perpetrare sacrifici. In un altro documento legislativo, il Rescriptum de Hispellum del 336 d.C., Costantino accordava l’autorizzazione agli abitanti di Hispellum di costruire un nuovo tempio pagano dedicato alla gens Flavia, spostando le celebrazioni dei relativi culti nella propria città, invece di recarsi come di consueto a Volsinii. Infine, Costantino rinnovò i privilegi economici ai sacerdoti dei culti pagani (C.Th. XII.I.21; XII.V.2) Alla luce di ciò, se il decreto menzionato da San Girolamo fosse davvero esistito, o potrebbe essere stato nella pratica da subito disapplicato anche dallo stesso imperatore, oppure avrebbe riguardato solo la distruzione di alcuni templi specifici e non una generica distruzione di tutti i templi pagani.

Conclusione
La politica ambigua in ambito religioso di Costantino può essere riassunta con la figura di un equilibrista costretto a destreggiarsi tra, da un lato, le nuove forze cristiane e, dall’altro, quelle antiche pagane. Pur esprimendo un netto favore nei confronti delle prime (ciò è evidente anche nelle norme, che in questo articolo non abbiamo trattato, che attribuiscono ai cristiani e al clero privilegi sia di natura fiscale che giudiziaria), Costantino non possiede ancora la posizione di potere, che avranno gli imperatori successivi, di condannare duramente e decisamente il paganesimo. Pertanto, possiamo affermare che Costantino, pur non essendo imparziale, interpreta il ruolo di Pontifex Maximus ancora nel senso classico come garante di tutte le religioni licitae diffuse nell’impero. Nel prossimo articolo dedicato a Costanzo II scopriremo se anche il suo successore seguirà il suo esempio.

3 pensieri riguardo “Come i romani condannarono a morte i pagani – parte I – Costantino (313-337 d.C.)”