A Roma in età repubblicana, come in età imperiale, non era raro imbattersi in qualche alto magistratus ultratrentenne, sposato e con figli, che però formalmente non aveva i requisiti per concludere validamente la compravendita di una gallina, perché ancora sotto la patria potestas del proprio pater familias. Il diritto romano, specialmente con riguardo ad atti che andavano ad intaccare il patrimonio, non sempre subordinava l’attivazione della cosiddetta capacità d’agire al mero raggiungimento di una determinata età. Capiamo insieme il perché.

Definizione di capacità di agire
Innanzitutto, che cos’è la capacità di agire? Premesso che si tratta di una categoria moderna non conosciuta in quanto tale dai romani, essa è la facoltà di disporre senza limiti del proprio patrimonio, acquistando beni, vendendoli, donandoli ecc.; si acquisisce con la maggiore età. Essa si differenzia dalla capacità giuridica che invece è la semplice titolarità di diritti e beni; si acquisisce con la nascita e perde con la morte. A titolo di esempio, per capirne la differenza: un neonato può acquistare in eredità dal nonno morto una casa e risultarne il proprietario (capacità giuridica), tuttavia non potrà personalmente venderla o donarla sino alla maggiore età (capacità di agire).
La domanda che ci poniamo allora è: se nel diritto contemporaneo italiano ben sappiamo che la capacità di agire si acquista al compimento dei diciotto anni di età (prima del 1975 tale soglia era fissata a ventuno anni), a che età un cittadino romano uomo e libero poteva validamente vendere le proprie giumenta e con i soldi ricevuti comprare un appezzamento di terreno per coltivarci frumento?

Emancipatio
Quella romana era una società patriarcale e i figli maschi rimanevano soggetti al pater familias sino alla morte di quest’ultimo o sino ad una eventuale emancipatio (una rinuncia volontaria della patria potestas da parte del pater familias che rendeva il proprio figlio giuridicamente indipendente, ovvero sui iuris). L’emancipatio, tuttavia, non era sempre di facile attuazione e prevedeva una procedura estremamente lunga e farraginosa (tipico esempio di estremo formalismo del diritto romano): il padre vendeva il figlio ad un compare che procedeva a dargli la libertà (manumissio), ma a quel punto il figlio, secondo una disposizione delle XII Tavole, tornava automaticamente sotto la patria potestas del padre; solo ripetendo il medesimo procedimento per ben tre volte il figlio diventava finalmente indipendente perdendo definitivamente la patria potestas. Questa procedura fu semplificata solo ai tempi di Anastasio, prevedendo un rescritto imperiale, e poi di Giustiniano, prevedendo un semplice atto pubblico davanti ad un magistratus.

La fortuna di avere un pater longevo
Di conseguenza, un romano cinquantenne che avesse avuto la fortuna di un padre longevo e non fosse stato emancipato, non possedeva alcuna capacità d’agire. Tuttavia, è importante leggere tali dati giuridici in correlazione con i dati demografici: l’aspettativa di vita per un romano in età imperiale si aggirava attorno ai quaranta anni e in epoca repubblicana era ancora più bassa.
Vi starete chiedendo, i proventi di eventuali attività economiche del figlio entravano nel patrimonio del pater familias? La risposta è sì, secondo il diritto romano il figlio, benchè li avesse guadagnati, teoricamente non poteva spendere tali soldi autonomamente, mentre poteva benissimo farlo il padre. Tuttavia, nella pratica il pater spesso dotava il figlio di un cosiddetto peculium, ovvero un piccolo budget che il figlio poteva liberamente utilizzare per affari di ordinaria amministrazione (a voi il giudizio se l’acquisto di una gallina rientrasse in tale categoria!). In età imperiale fu concessa al figlio la costituzione del peculium castrènse, ovvero la creazione di un fondo a parte derivante dai proventi acquisiti durante la vita militare che non entrava nel patrimonio del pater; e in età costantinea fu introdotto anche il peculium quasi castrense per i proventi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (non c’è dubbio che a questo punto il nostro magistratus potesse acquistare in pace la sua gallina!). Ulteriori limiti all’arbitrio del pater erano dati da situazioni patologiche, ovvero quando il padre prodigo dilapidava il proprio patrimonio intaccando i beni aviti (quelli ricevuti in eredità) o quando il padre padrone si era macchiato di particolari abusi nei confronti dei figli.

Un pater familias quattordicenne
Appurato il destino di un romano sottoposto a patria potestas, chiediamoci adesso quale invece fosse il destino di un neonato rimasto orfano? Egli, pur diventando titolare del patrimonio del pater defunto, non poteva disporne liberamente sino al compimento del quattordicesimo anno d’età, soglia al di sotto della quale i ragazzi erano considerati impuberi. Il ragazzo impubere veniva sottoposto a un tutore (tutor), normalmente un parente prossimo, che ne curava gli interessi sino ai quattordici anni; da tale età in poi poteva liberamente disporre del proprio patrimonio, diventando teoricamente pater familias, ancorchè “single”. Tuttavia, con l’espandersi dei commerci, ci si rese conto che tale soglia fosse troppo bassa e nel II secolo a.C. fu introdotto un correttivo dalla lex Laetoria: i contratti conclusi da un minore di venticinque anni (adulescens) con un individuo adulto potevano dar luogo ad un risarcimento (poi in via pretoria persino ad annullamento del contratto) sul presupposto che l’adulto si fosse giovato della poca esperienza dell’adulescens traendone un vantaggio. Questa regola, che era stata probabilmente messa in atto a tutela dell’adulescens ancora inesperto, comportò come conseguenza che chiunque volesse negoziare con un minore di venticinque anni pretendesse la presenza di un curatore (curator) del minore che ne tutelasse gli interessi per evitarne un futuro annullamento (giova ricordare che non solo il minore poteva attivare la lex Laetoria, ma chiunque ne avesse interesse); dunque, l’ultraquattordicenne orfano benché indipendente, in pratica senza un tutore non poteva disporre pienamente del proprio patrimonio sino al compimento dei venticinque anni.
Le donne, invece, non acquisivano la piena capacità d’agire e restavano di regola sotto tutela del proprio pater familias (matrimonio sine manu tipico in età imperiale), o del proprio marito (matrimonio cum manu, tipico in età repubblicana) o eventualmente di un curator. L’unica eccezione, in età imperiale, era costituita dalle Vestali che erano pienamente capaci. In età imperiale, a partire dalla lex Poppea emanata sotto Augusto, una donna rimasta vedova con almeno tre figli poteva acquistare la capacità di agire, a patto che il proprio pater familias fosse deceduto. Progressivamente nei decenni e secoli successivi l’incapacità delle donne fu parzialmente erosa e, anche in costanza di matrimonio, fu concessa loro una certa capacità di agire.

Una società patriarcale
In definitiva, da queste norme riguardanti la capacità d’agire si può notare uno spaccato importante della vita dei romani e tirare fuori alcune considerazioni. In primo luogo è evidente che fosse una società patriarcale, nel senso proprio del termine, ovvero che l’ordine sociale cittadino faceva perno sul pater familias «qui in domo dominium habet» per dirla alla Ulpiano, un famoso giurista romano. In secondo luogo, è evidente come un secondo perno della società fosse costituito dalla proprietà privata, in particolare quella tramandata dagli avi, e il diritto romano faceva tutto il possibile per salvaguardarla.
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Fonti:
Il peculium quasi castrense Privilegio dei palatini in età tardo antica Luigi Mastrangelo (Université de Teramo)
Alcune riflessioni sul rapporto fra corpus, idoneità fisica e ‘acquisto’ della capacità di agire nell’esperienza giuridica romana, Giulia Maria Guida, Teoria e storia del diritto privato 2021
Il diritto dei privati nell’esperienza romana, Vincenzo Giuffrè, Jovene editore
La potestas del pater familias, Chiara Savazzi, Rivista di informazione giuridica 2022
